Creato il 2 Agosto 2019
Ufficio

Modalità attuative del divieto di consentite l’utilizzo dei Ticket redemption ai minori d’età, introdotto nel territorio regionale dall’articolo 6 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013.

Definizione dei ticket redemption
Per Ticket redemption si intendono gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che
distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, definiti all’articolo 110, comma 7, lettera c), del TULPS.

Oggetto e destinatari del divieto
Oggetto del divieto sono i comportamenti che non impediscono o non contrastano, nei fatti consentendo, l’utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età.
I soggetti a cui il divieto si rivolge sono dunque i minori d’età, i quali non possono utilizzare gli apparecchi ticket redemption.
Poiché il divieto, come detto, si rivolge ai minori di età, la responsabilità per aver consentito o non impedito loro l’utilizzo dei ticket redemption incombe su chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale; in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a mente del quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto. 
Obblighi a carico degli esercenti
Poiché i ticket redemption sono collocati all’interno di locali commerciali di varia tipologia, l’applicazione del divieto non può che coinvolgere gli esercenti degli stessi, la cui collaborazione è imprescindibile per la corretta applicazione ed osservanza della presente delibera.

A tal fine sono posti a carico degli esercenti dei locali in cui detti apparecchi sono collocati i seguenti obblighi:
1) obbligo di affiggere la locandina regionale in cui viene menzionato il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età in applicazione dell’art. 6, comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013 e della presente delibera attuativa;
2) obbligo di affiggere in modo visibile su ogni apparecchio oggetto del divieto un avviso in cui deve essere chiaramente indicato che il loro utilizzo è vietato ai minori d’età; 
3) obbligo di accertarsi dell’età del cliente, tranne nei casi in cui la sua maggiore età sia manifesta, nelle seguenti situazioni:
a) quando viene acquistato il gettone per l’utilizzo dei giochi vietati ai minori di età;
b) quando viene ritirato il premio derivante dalla vincita degli apparecchi ticket redemption.
Ferma restando l’osservanza dei suddetti obblighi, gli esercenti sono invitati alla massima collaborazione nel far rispettare il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età.
 

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ticket redemption tagliandi erogati da giochi meccanici ed elettromeccanici da convertire in premi vietati ai minori