Creato il 9 Giugno 2015

SEPARAZIONE E DIVORZIO CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO:

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:

- in assenza di figli;

- in assenza di figli minori;

- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- in presenza di figli minori;

- in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave;

- di figli maggiorenni non autosufficienti;

- che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;

- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;

- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo dovrà essere inviato dall'Avvocato al Comune di Cattolica (RN), con apposizione di firma digitale, via Pec all'indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it.

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE:

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 dice che, a partire dall’11/12/2014, è possibile per i coniugi, comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;

- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;

- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);

- residenza di uno dei coniugi.

Con l'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO:

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico o sua revoca;

- la sua revisione quantitativa.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).

 COME PROCEDERE: 

- Prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile previa trasmissione o consegna, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);

- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio e, in quella sede, dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 (Art. 12 c. 6 - L. 162/2014) da effettuarsi presso l'Ufficio Economato comunale;

- l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);

- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

- la mancata comparizione dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

 Per appuntamento e/o informazioni:

Telefono: 0541/966583 – 0541 966561

Fax: 0541/966793 – 0541/954414

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 - Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970);

- Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84);

- Legge 6 maggio 2015 n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” (G.U. n. 107 del 11/05/2015).