Creato il 25 Marzo 2020
Ufficio

La Regione Emilia Romagna con nota  prot. 235079 del 19/03/2020, ricevuta via mail dall'Ausl di Rimini in data 24.3.2020,  ha chiarito che:

"Gli operatori del settore alimentare per i quali, come riportato nell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Atto n. 32 del 10/03/2020, al punto 2: 
è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”, che vogliono effettuare consegne di alimenti a domicilio, qualora già registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 per attività di preparazione e vendita/somministrazione di alimenti, non sono tenuti a fare ulteriore SCIA né notifica, ma semplicemente devono inserire nelle proprie procedure di autocontrollo questa modalità di consegna, anche nel caso che tale autocontrollo sia effettuato in regime semplificato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.1869/2008.

Nella descrizione occorrerà specificare in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare)
conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste). 

Nel caso di alimenti preparati dall’operatore stesso, sarà opportuno che questi siano accompagnati dall’elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti dall’operatore del settore alimentare all’interno dell’esercizio di vendita o di somministrazione)."