Creato il 7 Gennaio 2013

L’impiantistica sportiva è per lo più di proprietà pubblica e il suo utilizzo è destinato, prioritariamente, all’attività sportiva e motorio – ricreativa come uno strumento utile per la promozione del benessere collettivo cercando di dare risposta alle necessità più diverse e in continuo mutamento, attraverso una gestione oculata, efficiente ed economica.
L’impiantistica sportiva pubblica rientra nel patrimonio indisponibile degli enti pubblici, secondo la disciplina dell’art. 826 del Codice Civile, essendo beni destinati ad un pubblico servizio, strettamente collegato allo svolgimento dell’attività sportiva sia essa praticata a titolo ricreativo e di svago o agonistico. Pubblico servizio inteso come esercizio di “mano” pubblica di un’attività economica con finalità di pubblico interesse, pertanto rilevante socialmente per gli interessi generali che persegue; è un esercizio pubblico che completa le funzioni pubbliche dell’amministrazione, senza però essere una pubblica funzione visto che lo stesso impianto pubblico, attraverso varie forme contrattuali tra privato ed Ente Pubblico, può essere a gestione privata.
Gli impianti sportivi sono opere di interesse collettivo in quanto l’Amministrazione Pubblica, costruendoli, adoperandoli per l’attività sportiva e rendendoli disponibili a tutti, intende soddisfare le necessità proprie e dell’intera collettività verso le discipline sportive ed il benessere sociale.
La destinazione a pubblico servizio si deve affermare per gli impianti sportivi in considerazione che, attraverso la loro costruzione e la loro destinazione all’attività sportiva, la Pubblica Amministrazione soddisfa il bisogno e l’attenzione generale connesse al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell’esercizio dello sport ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione e della tutela della salute, della formazione dei giovani.