Creato il 20 Maggio 2014

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con decorrenza originaria dall’anno 2014, anticipata al 2012 dall’art. 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e si applicava al possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze (che dal 2008 erano invece esenti dall’ICI).
La disciplina di tale tributo presenta diversi aspetti innovativi rispetto all'ICI, nonostante il richiamo fatto a molte delle norme che si applicano a quest'ultimo tributo. La differenza più rilevante rispetto all’ICI è comunque rappresentata dal fatto che una quota del gettito IMU è riservata allo Stato: per l’anno 2012 la metà, ad esclusione del gettito derivante dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; per gli anni 2013 e 2014 il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
 

IMU 2014
Dal primo gennaio 2014
l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).
L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

  • unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Cormo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011).
Sempre a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013).
 

Base imponibile
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto moltiplicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, per il coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) che varia in base al tipo di immobile. Su questo valore imponibile dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Il comma 707 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che, a partire dal 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
 

Regolamento
Per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/04/2014,  il Comune di Cattolica ha modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.
 

Aliquote e detrazioni
Con deliberazione di C.C. n. 28 del 28/04/2014 ha approvato le aliquote e le detrazioni da applicare alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, in considerazione della scelta di applicare aliquota “0” relativamente al tributo per i servizi indivisibili.
 

Scadenza versamenti
Per l'anno 2014 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite:
1° RATA IN ACCONTO: 16 giugno 2014
2° RATA
A SALDO: 16 dicembre 2014
Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in UNICA SOLUZIONE ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno 2014, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.
I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti dalla Risoluzione n. 35/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 12/04/2012 e quelli istituiti con la Risoluzione n. 33/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 21/05/2013.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, barrando l'apposita casella “RAVV”. Il codice tributo da utilizzare è quello riferito alla tipologia di immobile.
 

Modalità versamento
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:
- Modello F24
- Bollettino di conto corrente postale
 

Pagamento con bollettino di c/c postale
Con decreto del 23/11/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".
Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:
- codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento;
- codice catastale del Comune ove sono siti gli immobili (per Cattolica è C357);
- informazioni ed importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.
 

Dove trovare il bollettino di c/c postale
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.
 

Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.
 

Modalita' di presentazione dell'F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014
L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, introduce ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24. Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda e la circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.
 

Dove trovare il modello F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
 

Versamento dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5) il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Per ulteriori informazione vedere il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 68 del 31 maggio 2012.
 

Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU,  anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.
 

Maggiori informazioni  saranno pubblicate appena disponibili.
Per informazioni: Ufficio ICI/IMU/TASI/IMPOSTA DI SOGGIORNO (tel. 0541 966554 – e-mail: danilap@cattolica.net, nicoletg@cattolica.net)