Creato il 19 Agosto 2021

E’ possibile richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati alle elezioni e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata come stabilito 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

Le richieste di rilascio dei certificati dovranno essere fatte pervenire da parte dei vari soggetti titolari a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati: promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato) ed essere accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).

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Entrando più nello specifico della nuova normativa, il comma 1 modifica l’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell’interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. La medesima possibilità è prevista, al comma 2, anche per le elezioni comunali, modificando l’art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960. Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l’elezione anche per posta elettronica certificata.
Nel caso della trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali disposizioni modificano sostanzialmente quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l’elezione. Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato). La richiesta va fatta mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati). Il comma 4 stabilisce i termini improrogabili entro i quali l’ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: ventiquattro ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati; quarantotto ore dalla domanda presentata via P.E.C. (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare. Il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3, nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione. Secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6, “La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”. Il comma 7 modifica il comma 14 dell’art. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, semplificando l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dei candidati (di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 313/2002) ai fini della loro pubblicazione, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet dei relativi partiti/movimenti politici/liste. Tali documenti, ai sensi del successivo comma 15, devono essere pubblicati anche all’interno della sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione.
In particolare, si prevede che i rappresentanti legali dei partiti/movimenti politici/liste, o persone da loro delegate, possano chiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell’interessato, da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.
Resta immutata, invece, la previgente disciplina che già riconosceva un regime tributario agevolato (“le imposte di bollo ed ogni altra spesa, imposta e diritto dovuto ai pubblici uffici sono ridotti della metà”) per le richieste dei certificati del casellario giudiziario formulate da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.
Peraltro, il comma 8, dopo le modifiche intervenute con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, riformula nuovamente l’art. 14 della legge n. 53/1990 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l’ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.
I nominativi degli avvocati iscritti all’albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine a cui gli stessi sono iscritti.
 

 

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application/pdf Art. 38-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 (commi 3-4-5-6) 19/08/2021 27.78 KB