Creato il 10 Aprile 2015

VISTA la Legge n. 494/1993 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge n. 104/1992 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge n. 689/1981 e il D. Lgs. n. 507/1999 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205/1999”.

VISTA la Legge n. 172/2003 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. n. 171/2005 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.M. n. 146/2008 recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171/2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto”.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.

VISTA l'Ordinanza Regionale n° 2/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA l'Ordinanza Balneare n° 1/2015 della Regione Emilia Romagna.

VISTA l'Ordinanza n° 10/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa.

VISTA l'Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini e l'annesso Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Rimini per la corrente stagione balneare.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

 

ORDINA

ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA

Durante la stagione balneare, compresa tra il 28 marzo e il 1 novembre 2015, è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti, con divieto di sostare presso le strutture in concessione.

I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica possono transitare sull'arenile anche oltre le ore 09,00, esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che impediscano il termine del servizio entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell'orario di chiusura del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica, a mezzo fax al n° 0541/966740 o telefonicamente ai numeri 366/5798618 – 348/0076051. Il transito e la sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merci è consentito esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 08,30 previa autorizzazione del Comune di Cattolica. I velocipedi potranno transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree appositamente attrezzate.

ART. 2 DISCIPLINA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri 5 lungo tutto l'arenile di Cattolica ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n°103 al bagno n°110 e nel tratto di spiaggia antistante il Parco Navi, bagno n° 117 incluso, in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 4 ( metri 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a metri 17 e dal bagno n° 90 al bagno n° 110 compresi), distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila metri 2. Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00.

Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione/noleggio possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orari diurni e in un numero massimo di 2 unità ogni 15 metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, dotati degli elementi identificativi di cui all'art. 23 comma 10 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini.

ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 30.05.2015 al 13.09.2015 nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n° 1/2015 della Regione Emilia Romagna e dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Rimini per la corrente stagione balneare.

In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l'interruzione totale del servizio di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa..

Presso ogni postazione di salvataggio è obbligatoria la presenza di un pattino di “SALVATAGGIO”. Eventualmente, a supporto, può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsore ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

Presso ogni stabilimento o struttura balneare deve essere disponibile una idonea imbarcazione di emergenza armata, adibita al salvamento e pronta all'uso, riportante la scritta “EMERGENZA”, in aggiunta al pattino di “SALVATAGGIO”.

Nei soli casi in cui il servizio di salvamento viene assicurato in forma collettiva e qualora intervengono accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, la suddettà imbarcazione di emergenza aggiuntiva può essere posizionata ogni 50 metri lineari, previa comunicazione al Comune di Cattolica del suo responsabile.

I piani di salvataggio, individuali e collettivi, devono garantire la presenza di defibrillatori semi automatici, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due postazioni per i piani collettivi e ogni postazione per i piani individuali, come previsto dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n° 1/2015.

ART. 4 DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Durante la stagione balneare, nelle aree demaniali marittime l'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto al nulla osta da parte del Comune di Cattolica, che ne stabilisce modalità e condizioni per l'accesso. I nulla osta, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, secondo le modalità stabilite dal Comune di Cattolica nel rispetto della vigente normativa in materia. E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l'esercizio del commercio itinerante autorizzato per l'anno precedente.

Il numero massimo di nulla osta che si possono rilasciare per la stagione balneare 2015 è stabilito in n° 7 di cui n° 5 per la vendita di bibite, gelati e dolciumi preconfezionati e n° 2 per la vendita di cocco e frutta fresca.

Gli esercenti l'attività del commercio in forma itinerante possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle proprie dipendenze o che abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate al Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante dovrà portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire il nulla osta a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,30, non sostando nella stessa area per un periodo di tempo superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri, esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, muniti di apposita copertura assicurativa, di ridotte dimensioni e idonei sotto il profilo igienico sanitario.

È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature fisse. E' fatto assoluto divieto di svolgere, in forma itinerante, attività di tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari.

ART 5 DISCIPLINA DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

Durante la stagione balneare, nelle aree demaniali marittime l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune di Cattolica, che ne stabilisce modalità e condizioni per l'accesso. Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, secondo le modalità stabilite dal Comune di Cattolica nel rispetto della vigente normativa in materia. E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante autorizzata per l'anno precedente.

Il numero massimo delle autorizzazioni che si possono rilasciare per la stagione balneare 2015 è stabilito in n. 8. Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di due collaboratori che risultino essere alle proprie dipendenze o che abbiano stipulato un contratto di prestazione d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'attività commerciale e/o dai suoi dipendenti/prestatori d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate al Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato dovrà indossare un adeguato abbigliamento professionale e portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire l'autorizzazione a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. E' fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.

ART. 6 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate entro il 8 maggio al Comune di Cattolica, che ne disciplina il relativo rilascio.

Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, previa verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza pubblica.

Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA E SCUOLE DI NUOTO

Durante la stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo è consentito l'esercizio delle attività di scuola di vela – scuola di tavola a vela e di scuola di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica. L'attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze dell'Autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dal Comune di Cattolica. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ART. 8 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA

Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre.

La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri dovrà avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ART 9 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

  Il Responsabile Area P.O. Settore 2
Dott. Mario Sala