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MODALITA' DI VOTAZIONE
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 13 GIUGNO 1999MODALITA' DI VOTAZIONE
In vista dell'Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo
di domenica 13 giugno prossimo, si rammenta che il voto si esprime tracciando
un segno sul contrassegno della lista preferita.
L'elettore ha , altresi', la facolta' - ai sensi dell'art.14 della L.24
gennaio 1979, n.18 di esprimere una o due preferenze, scrivendo il nominativo
o i nominativi dei candidati prescelti nelle apposite righe stampate alla
destra del contrassegno di lista.
Inoltre, in base al principio di cui all'art 60. del Testo Unico 30.3.1957,n.361,
secondo il quale "la validita' dei voti deve essere ammessa ogni
qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore", la
preferenza manifesta per un candidato compreso in una lista, senza che
contemporaneamente sia stato votato il relativo contrassegno,vale anche
come voto di lista.
Debbono, altresi',ritenersi validi i voti di preferenza che nell'indicazione
del nominativo contengono errori o imperfezioni di grafia tali da non
compromettere l'individuazione del candidato prescelto.
Si rammenta,infine, che - nelle province ove si svolgeranno, in abbinamento
alle elezioni Europee,anche le consultazioni amministrative - i presidenti
di seggio, al momento della consegna delle schede,dovranno invitare gli
elettori a non sovrapporre le schede stesse, al fine di evitare che il
segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione
su quella sottostante.
Laddove si verificasse, tuttavia, tale caso, le anzidette schede, qualora
non siano per altro verso da dichiararsi nulle per motivi espressamente
previsti dalla vigente normativa, devono essere ritenute assolutamente
valide.
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