| AUTOCERTIFICAZIONE
LE NORME
- DPR 20 ottobre 1998, n.403
- Legge 4 gennaio 1968, n.15
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Legge 15 maggio 1997, n.127
- Legge 16 giugno 1998 ; n.191
COS'E' ?
Ogni cittadino ha la possibilità di presentare, IN SOSTITUZIONE
dei certificati, una Dichiarazione personale attestante i dati contenuti
nei certificati.
COSA SI PUO' DICHIARARE ?
- Luogo e data di nascita
- E esistenza in vita
- Residenza
- Stato di famiglia
- Stato civile (celibe, nubile, coniugato/a o vedovo/a)
- Nascita del figlio
- Morte del coniuge, dei genitori, dei figli
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Ttitolo di studio che possiedi
- Il tuo reddito
- L'assolvimento degli obblighi contributivi
- Il numero del codice fiscale e della partita IVA
- Se sei disoccupato
- Se sei pensionato
- Se sei casalinga
- Le qualità di legale rappresentante di persone giuridiche,
di tutore, curatore e simili
- Se hai adempiuto agli obblighi di leva
- L'assenza di condanne penali tutti
- I dati sullo stato civile
QUANDO SI UTILIZZA
Puoi utilizzare l'autocertificazione nei rapporti con una qualsiasi pubblica
amministrazione (Comune, ASL, INPS, scuola, università ...); e
con qualsiasi concessionario o gestore di pubblico servizio (ENEL, Poste,
Telecom ...)
NON SI UTILIZZA
Non si può utilizzare l'autocertificazione nei rapporti con soggetti
privati o per la presentazione di atti e documenti all'autorità
giudiziaria.
COME SI PRESENTA
Puoi presentare l'autocertificazione direttamente agli uffici delle pubbliche
amministrazioni. Se non puoi presentarti nessun problema? La tua autocertificazione
può essere presentata da un'altra persona. Puoi inviarla per posta
o tramite fax, allegando fotocopia (non autenticata) di un documento d'identità.
RICORDA
La firma non va autenticata NON va applicata nessuna marca da bollo. La
dichiarazione può essere contenuta nella domanda. La dichiarazione
sostituisce il certificato corrispondente e ha la stessa validità
temporale.
ALTRE AGEVOLAZIONI
Non è più necessaria l'autentica della firma nelle domande
di partecipazione a concorsi, selezioni, esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi, titoli culturali. Non è più necessario
presentare certificati per:
a. iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all'università
b. la motorizzazione civile
c. i certificati anagrafici e gli estratti dei registri di stato civile
richiesti dai comuni per procedimenti di loro competenza, sono sostituiti
da semplice dichiarazione dell'interessato.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
(art.4 legge 4.1.68 n.15) Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà possono essere attestati in modo definitivo:
a. stati, fatti e qualità a diretta conoscenza dell'interessato
(non compresi nell'elenco dell'autocertificazione)
b. stati, fatti e qualità relativi ad altri soggetti, di cui il
dichiarante abbia diretta conoscenza
c. che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale nota
bene : se la dichiarazione sostitutiva di notorietà è compresa
in una domanda, la firma non va autenticata se apposta in presenza di
un dipendente addetto, oppure se presentata insieme a fotocopia di un
documento d'identità non autenticato.
NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI
Certificati Medici, Sanitari e Veterinari di origine di conformità
CE di marchi o brevetti
AUTOCERTIFICARE CON ATTENZIONE
Quando autocertifichi non ti distrarre: le amministrazioni sono tenute
a effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In
caso di false dichiarazioni i benefici ottenuti decadranno, inoltre saranno
applicate sanzioni penali.
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