Creato il 17 Novembre 2015
Ufficio

La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario).;e’ fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato ;

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application/pdf ordinanza 182 norme per la macellazione a domicilio dei suini 17/11/2015 494.89 KB