Creato il 21 Novembre 2016
Ufficio

"Non   possano   essere   effettuate,   nei  30   giorni   antecedenti   i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti:  abbigliamento, calzature, bianche-
ria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento; che le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolge ranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l’ Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì, l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni"