Creato il 10 Gennaio 2014

Avviso per la procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di comportamento del Comune ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Richiamato l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale  ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento  che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
Considerato che, con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione;
RENDE NOTO CHE

  1. è stata predisposta la bozza di “Codice di comportamento" del Comune;
  2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti di seguito indicati, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata;
  3. in fondo a questa pagina unitamente al presente avviso, sono disponibili:
    • bozza di Codice di comportamento del Comune;
    • modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione;

INVITA
i soggetti di seguito indicati:

  • Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto regioni e autonomie locali;
  • Rappresentanze sindacali unitarie del Comune;
  • Associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti portatori di interesse nei confronti del Comune;

a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di “Codice di comportamento” del Comune secondo quanto di seguito specificato.
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13 del 21 GENNAIO 2014
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it;
  • posta elettronica, all’indirizzo: info@cattolica.net;
  • presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede comunale in Piazza Roosevelt,5, Cattolica;
  • servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: Piazza Roosevelt, 5, 47841 Cattolica.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:

  1. finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
  2. natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
  3. conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
  4. categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
    • trattati dal Dirigente e dipendenti del Servizio Gestione Risorse Umane in qualità di incaricati;
    • comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
    • comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
  5. diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
  6. titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt, 5, Cattolica. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale, tel. 0541/966513
Informazioni: Marco Nanni, marcon@cattolica.net, tel. 0541/966786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice di Comportamento del
Comune di Cattolica
 
 
Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
 
 
 
 
 
Articolo 1 Disposizioni di carattere generale
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Principi generali
Articolo 4 Regali, compensi e altre utilità
Articolo 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Articolo 6 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del dipendente
Articolo 7 Procedimento relativo all’obbligo di astensione
Articolo 8 Prevenzione della corruzione
Articolo 9 Trasparenza e tracciabilità
Articolo 10 Comportamento nei rapporti privati
Articolo 11 Comportamento in servizio
Articolo 12 Rapporti con il pubblico
Articolo 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
Articolo 14 Contratti e altri atti negoziali
Articolo 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Articolo 16 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice
Art.1 - Disposizioni di carattere generale
 

  1. Il presente Codice di Comportamento, di seguito denominato "Codice", integra e specifica , ai fini dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di seguito definito “Codice Generale”.
  2. Il Codice rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello locale e costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune.
  3. Le disposizioni contenute nel presente Codice sono emanate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei Contratti collettivi di Lavoro vigenti in materia disciplinare.
  4. Nel Comune di Cattolica “Responsabile anticorruzione” è il Segretario Generale.

 
Art. 2 - Ambito di applicazione (art. 2 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune, a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i dirigenti, e si estende, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione Comunale.
  2. Le norme contenute nel presente Codice costituiscono inoltre guida e indirizzo per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune oppure regolati o finanziati dal Comune stesso secondo la definizione di “controllo pubblico” e di “regolazione e finanziamento” data dall’art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
  3. Sono inserite apposite clausole del rispetto del presente Codice e del Codice generale, nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze, dei beni e dei servizi; per i soggetti non dipendenti le clausole devono altresì prevedere l’ipotesi di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal presente Codice e del Codice generale.
  4. Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione, dalla data di approvazione dello stesso, anche nei confronti dei lavoratori già titolari di rapporti di lavoro subordinato con il Comune.

 
Art. 3- Principi generali (art. 3 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Il dipendente comunale conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
  2. Il dipendente del Comune, nell’esercizio dei propri compiti tutela l’immagine e il decoro dell’Ente ed ispira decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse pubblico, usando normalmente la diligenza del “buon padre di famiglia” e orientando il proprio operato al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
  3. Il dipendente comunale rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  4. Il dipendente comunale è tenuto al segreto d’ufficio e non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
  5. Il dipendente comunale esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
  6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
  7. Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni il dipendente comunale dimostra la massima disponibilità e collaborazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

 
Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. Allo scopo si rinvia all’art. 4 del Codice generale e alle vigenti disposizioni disciplinari.
  2. Il dipendente comunale non accetta, anche al proprio domicilio per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali.
  3. Il dipendente comunale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
  4. Il dipendente comunale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente comunale non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
  6. Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio Dirigente i regali o altre utilità (anche di modico valore) eventualmente accettati. La mancata o ritardata segnalazione costituisce illecito disciplinare. Tale disposizione si applica anche per regali o altre utilità (anche di modico valore) ricevuti dai Dirigenti. In tal caso la segnalazione va inoltrata al Segretario generale.
  7. Se il dipendente comunale, nel corso dell’anno solare è già stato destinatario di regali o altre utilità di modico valore per un valore complessivo pari al doppio del massimo consentito per ciascuno di essi, nulla potrà più accettare, mettendo in ogni caso a disposizione della Amministrazione ogni eccedenza per le finalità istituzionali di cui al successivo comma 8.
  8. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono oggetto di restituzione al mittente (nel caso in cui il valore superi l’importo di centocinquanta euro) o immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione che li destina a finalità istituzionali.
  9. I dipendenti dei Settori più esposti al rischio corruzione, in primis di quegli uffici che svolgono attività di natura tecnico-professionale, impiegati presso strutture interne di rappresentanza legale dell’amministrazione, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico o presso quelli di diretta collaborazione del vertice politico, presso i settori tenuti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni, quelli tenuti alla vigilanza e controllo, quelli che si occupano di appalti di lavori, servizi e forniture, di selezione di personale, e, successivamente, quelli occupati nei settori esposti a rischio corruzione così come individuati nel piano triennale di prevenzione, sono tenuti a comunicare ai propri dirigenti e questi ultimi al Segretario Generale i regali, i vari benefit ed agevolazioni a qualsiasi titolo ricevuti, anche presso il proprio domicilio, da parte di soggetti coinvolti a vario titolo da procedimenti o destinatari di provvedimenti di relativa competenza.
  10. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che, anche con riferimento all’ultimo biennio precedente, siano o siano stati appaltatori o incaricati nell’ambito dell’Ufficio presso cui il dipendente prestava o presta servizio.

11. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, i dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo. Sui dirigenti, la vigilanza compete al Segretario Generale.
 
Art.- 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Fermo restando il diritto costituzionalmente tutelato di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, il dipendente è tenuto a dare comunicazione scritta al Dirigente di riferimento circa la propria adesione o appartenenza ad associazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi o scopi associativi abbiano un coinvolgimento con le attività dell’ufficio di appartenenza del dipendente medesimo o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera.
  2. In particolare la comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nei seguenti casi:
    • partecipazione in organizzazioni che rappresentino interessi economici di categorie produttive oggetto di vigilanza;
    • partecipazione in organizzazioni che ricevono benefici di qualunque natura o siano parti in convenzioni aventi ad oggetto attività o beni del Comune.
  3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 10 giorni dalla formale adesione del dipendente all’associazione e, per i dipendenti che risultano già iscritti ad associazioni, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente codice.
  4. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
  5. Il Dirigente che riceve la comunicazione di cui al precedente comma 1, o un proprio incaricato, vigila sui casi in cui il dipendente, per ragioni di opportunità, abbia l’obbligo di astenersi dalle attività dell’ufficio che possano avere un coinvolgimento con gli interessi dell’associazione a cui lo stesso appartiene.
  6. Il dirigente valuta, sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
  7. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
  8. I commi precedenti si applicano anche nei confronti dei Dirigenti i quali sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione al Segretario Generale.

 
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del dipendente (art. 6 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Il dipendente comunale, all'atto di assegnazione ad un settore/Unità di staff, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
  2. In sede di prima applicazione del presente codice, il dipendente provvede a tale adempimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
  3. Il dipendente comunale, con riferimento alle pratiche a lui affidate, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività, in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado o con persone con cui abbia frequentazione abituale.
  4. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici ovvero in presenza di condizioni di inimicizia, di credito o debito significativi. Ciò anche nel caso di rapporti con soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente comunale si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
  5. I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione, con le modalità previste dalla legge.
  6. I dipendenti comunali non possono in nessun caso, salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale e salvo specifiche eccezioni previste dalla legge:
    • svolgere qualunque attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità.
    • svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche solo apparente, di conflitto di interesse.
  7. Fermo restando che compete al dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune.
  8. Nessuna delle attività di cui sopra può essere autorizzata dall’Amministrazione. Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.
  9. Per i dipendenti e i responsabili di servizio la competenza ad autorizzare gli incarichi è del dirigente; per i dirigenti la competenza è del Segretario generale. Le autorizzazioni relative devono essere, tempestivamente, trasmesse al Servizio Gestione Risorse Umane, per i controlli di cui al successivo comma 14.
  10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’amministrazione. In tale caso, il dipendente che intende svolgere un incarico o un’attività deve darne comunicazione al dirigente, indicando tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso.
  11. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, che intenda svolgere altre prestazioni lavorative si applicano i criteri previsti nel presente articolo per il personale a tempo pieno.
  12. Le disposizioni relative alle attività extra istituzionali si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
  13. Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero.
  14. Il dipendente comunale che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni in tema di autorizzazioni all’espletamento di attività disciplinate dal presente regolamento, compete al servizio Gestione Risorse Umane.

 
Articolo 7 – Procedimento relativo all’obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. L’obbligo di astensione in tutti i casi previsti dalla Legge, dal presente Codice e da quello di cui al D.P.R. 62/2013, si estende anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.
  2. Quando il dipendente o uno dei soggetti di cui al comma precedente ritiene di trovarsi in una delle circostanze in cui è obbligato ad astenersi dalle attività dell’ufficio, comunica immediatamente per iscritto al Dirigente competente l’impossibilità a partecipare all'adozione della decisione o allo svolgimento dell’attività, corredata della motivazione che ne richiede l’astensione.
  3. Il dirigente, esaminate le circostanze, è tenuto alla valutazione della situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente segnalante, sollevandolo dall’incarico o motivando espressamente le ragioni che consentono comunque lo svolgimento dell’attività da parte di quel dipendente.
  4. Analogamente, pur in assenza della comunicazione di cui al comma 2, il Dirigente svolge attività di controllo rispetto all’obbligo di astensione cui è tenuto il dipendente. In caso di riscontro di situazioni di conflitto d’interesse, il Dirigente deve comunicare, con propria nota scritta e protocollata, l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività al dipendente.
  5. Nel caso in cui il dirigente riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello stesso, la mancata astensione del dipendente responsabile del procedimento, segnala il fatto immediatamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il procedimento disciplinare e si attiva per mettere in campo forme di autotutela per l’annullamento del provvedimento o delle fasi del procedimento viziate per la mancata astensione.
  6. Il Dirigente dispone circa la sostituzione da operarsi per l’adozione della decisione o per lo svolgimento dell’attività oggetto della situazione di conflitto di interessi.
  7. Il Segretario Generale dispone circa la sostituzione da operarsi, secondo le modalità descritte al precedente comma 4, qualora il soggetto interessato dalla situazione di conflitto di interessi sia un Dirigente.
  8. Il soggetto che subentra nelle decisioni e nelle attività di cui ai commi precedenti redige una breve relazione, da acquisire agli atti, in cui esplica quale decisione ha posto in essere o quale attività dell’Ufficio è stata promossa in sostituzione del soggetto titolare. Tutte le comunicazioni di cui al comma 2 e le relazioni di cui al presente comma sono archiviate in un apposito “fascicolo degli obblighi di astensione”, consultabile al momento dell’astensione e trasmesse in copia al Servizio Gestione Risorse Umane.
  9. Dei casi di astensione di cui ai commi precedenti è data comunicazione tempestiva al Segretario generale che ne conserva il relativo archivio, anche ai fini dell'eventuale valutazione circa la necessità di proporre uno spostamento dell'interessato, a seconda della frequenza di tali circostanze.

 
Articolo 8 – Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. I dirigenti curano che siano rispettate dai propri dipendenti, le misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni della corruzione e degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, essi rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le prescrizioni e le misure organizzative contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Segretario generale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.
  2. In particolare i dipendenti ed i dirigenti collaborano con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richiesti e segnalando eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione cui siano venuti a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale.
  3. Il dipendente ha il dovere di segnalare per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di grave irregolarità o fenomeni di corruzione compiuti da dipendenti dell’Ente, di cui sia a personale conoscenza oppure riscontrati durante lo svolgimento dell’attività d’ufficio.
  4. Il dipendente ha il dovere di segnalare, per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di attività lavorative svolte da parte di dipendenti dell’Ente in violazione della disciplina vigente sullo svolgimento delle attività extraistituzionali di cui sia a personale conoscenza.
  5. Il dipendente che compie una delle segnalazioni di cui ai precedenti commi ha diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall’art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La decisione relativa alla sottrazione dell'anonimato del dipendente denunciante è rimessa al Segretario generale. La denuncia viene protocollata utilizzando la protocollazione riservata ed è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

La diffusione impropria di dati, collegati alla denuncia di illecito, è passibile di sanzione disciplinare.

  1. Il dirigente ha l’obbligo di fornire tutti i dati necessari alla stesura, all’aggiornamento e alla rendicontazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, nonché i dati e le informazioni relativi agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e relativo piano, nonché al D.Lgs. 39/2013.

 
Articolo 9 – Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. I Dirigenti verificano che i dipendenti assicurino l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le disposizioni normative vigenti e conformemente ai contenuti ed alle disposizioni organizzative del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità.
  2. I dipendenti individuati per ciascun ufficio assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare, completo e puntuale, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale, nonché i relativi aggiornamenti .
  3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
  4. I Dirigenti hanno l’obbligo di tracciare compiutamente le singole fasi del procedimento amministrativo in modo da consentire in ogni momento la verifica dell’eventuale responsabilità delle singole fasi del procedimento stesso, nonché per consentire, ove possibile, la rotazione degli incarichi.

 
Articolo 10– Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013)
 

  1. Fermo restando quanto indicato all’art. 10 del Codice generale, nei rapporti privati,comprese le relazioni extralavorative, il dipendente deve comportarsi in modo da non ledere l’immagine dell’Amministrazione Comunale.
  2. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente comunale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
  3. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:

− non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;
− non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Comune;
− non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, collaboratori, di superiori gerarchici, di amministratori, o dell’ente in generale.

  1. Nei rapporti con altri enti o soggetti privati, anche nell’ambito di rapporti professionali e di confronto informale con colleghi, il dipendente:

− non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
− non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi.
 
 
 
Articolo 11– Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n. 62/2013)
 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente comunale, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. . I dirigenti sono tenuti a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei propri collaboratori dipendenti.
2.L’utilizzo del badge è strettamente personale; il dipendente deve segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi utilizzo non conforme del badge.
3.Il dipendente comunale utilizza il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici dell’ufficio, per ragioni di servizio nel rispetto di eventuali vincoli ulteriori posti dall’Amministrazione, con diligenza e cura, evitando gli sprechi e ottimizzando le risorse a disposizione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. È obbligatoria la tenuta di registri all’interno dei veicoli che segnalino il kilometraggio, l’orario di partenza e di arrivo e la meta.
Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse.
Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.).
4.Il dipendente comunale mentre è in servizio non si può allontanare dalla sede di lavoro se non per missione o per lo svolgimento di attività autorizzate dal dirigente o suo delegato. Durante le attività esterne ai dipendenti è categoricamente vietato effettuare commissioni di alcun tipo per finalità non lavorative.
5.Il dipendente comunale utilizza, i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi ed esclusivamente per le finalità per le quali sono previsti.
6.Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente e nelle indicazioni del servizio Gestione Risorse Umane.
6. Il dipendente non abbandona la sede di lavoro senza la preventiva autorizzazione del dirigente o delegato e senza aver marcato in uscita il cartellino delle presenze. Nel caso di dipendenti che svolgono attività all’esterno, le modalità di autorizzazione sono definite dai responsabili dei rispettivi settori/UdS di competenza.
In particolare:
- Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti.
- Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro.
- Il dipendente, dopo avere timbrato in entrata e durante l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio in cui presta servizio (es.: per bere il caffè, sistemare l’auto al parcheggio, acquistare il pranzo, fumare una sigaretta).
- Il dipendente, dopo avere timbrato in entrata, non si reca immediatamente nell’area ristoro per consumare la colazione o comunque rifocillarsi prima di iniziare la propria attività lavorativa quotidiana.
- Le interruzioni dell’attività lavorativa per la “pausa sigaretta” devono essere molto contenute nel corso della giornata lavorativa, e non devono dare luogo a chiassosi assembramenti.
7.Il dipendente non abusa degli incarichi conferiti all’interno dell’Ente per porre in essere comportamenti vessatori nei confronti dei colleghi con i quali vi è un rapporto di conflitto o inimicizia.
8. E’ fatto obbligo al dipendente al termine del proprio orario di lavoro, di provvedere allo spegnimento delle macchine e delle attrezzature di cui dispone per motivi di servizio, nonché dello spegnimento delle luci.
9. E’ vietato fumare, sulla base di quanto previsto da leggi e circolari dell’Ente, negli edifici di proprietà comunale e sui mezzi in dotazione dell’Ente.
10. Sul comportamento in servizio dei dipendenti vigilano i responsabili di Servizio e i Dirigenti responsabili di settore.
 
Art 12 – Rapporti con il pubblico (art 12 dpr 62/2013)
 

  1. Il dipendente comunale in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza.
  2. Il dipendente comunale opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e professionalità.
  3. Nel fornire le risposte alla varie istanze formulate, il dipendente deve essere chiaro ed esaustivo; se l’istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la domanda, provvedendo a istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standards di efficienza. Devono essere evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile della risposta.
  4. Qualora il dipendente non sia competente per materia o per posizione rivestita indirizza l’interessato all’ufficio competente.
  5. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Il dipendente risponde alle richieste dei cittadini entro 10 giorni dal ricevimento, a meno che le richieste non siano riferibili a procedimenti amministrativi i cui termini di conclusione sono pubblicati nel sito del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”.
  6. Il dipendente, quando chiamato direttamente a fornire servizi al pubblico, cura il rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera anche al fine di garantire la continuità del servizio e di fornire informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
  7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso agli atti, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’ufficio relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’amministrazione comunale.

8. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito
alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
9 Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell’amministrazione solo se espressamente autorizzato.
10.I dipendenti a cui l’amministrazione fornisce divise o vestiario, devono averne cura in modo che sia ordinato e decoroso. Gli addetti agli sportelli e agli uffici a contatto con il pubblico devono usare un abbigliamento conveniente all’ufficio cui sono preposti, avuto riguardo al decoro e all’immagine dell’amministrazione.
 
Art 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti (art13 dpr 62/2013)
 

  1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti comunali, ivi compresi i comandati, i titolari di incarico ai sensi dell’art 110 e dell’art 90 del D.Lgs 267/2000, qualora quest’ultimo sia conferito con qualifica dirigenziale. Sono pure compresi i titolari di incarichi ai sensi dell’art 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001.
  2. Il dirigente comunale svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
  3. Il dirigente prima di assumere le sue funzioni, comunica al Segretario Generale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono metterlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge. Dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. Il dirigente comunale fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
  4. Valgono per i dirigenti le stesse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di incarichi, previste per la generalità dei dipendenti comunali. Nel caso di personale dirigenziale la potestà autorizzatoria e l’esercizio degli specifici controlli sono in capo al Segretario generale.
  5. Il dirigente comunale assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa.
  6. Il dirigente comunale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, età e condizioni personali.
  7. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto della capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale assegnato e affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il dirigente rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.
  8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti.
  9. Il dirigente responsabile di Settore/UdS ha l’obbligo sia di controllare che l’uso dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, da parte dei dipendenti di rispettiva competenza avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze dei dipendenti, segnalando tempestivamente all’UPD le pratiche scorrette.
  10. Il dirigente comunale intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’ufficio procedimenti disciplinari, provvede a inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al Segretario generale. Nel caso in cui riceva segnalazione di illecito da parte di un dipendente comunale, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art 54 bis del D.lgs. 165/2001, secondo quanto previsto dall’art 8 del presente codice.

11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione
12.I dirigenti dei Settori/UdS più esposti al rischio di corruzione così come identificati da precisa mappatura prevista dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione sono tenuti ad effettuare la rotazione periodica del personale dei loro uffici. Nel caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione periodica, il dirigente deve darne adeguata e dettagliata motivazione legata a specifici fattori organizzativi.
 
Art 14 –Contratti e altri atti negoziali (art 14 dpr 62/2013)
 

  1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente comunale non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione comunale abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
  2. Il dipendente comunale non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art 1342 del Codice Civile.
  3. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente comunale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo apposito verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti del Settore cui appartiene.
  4. Il dipendente comunale che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso nel biennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della struttura cui appartiene.
  5. Se nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si trova il dirigente comunale, questi informa per iscritto il Segretario generale, che individua per iscritto il dirigente sostituto
  6. Il dipendente comunale che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente comunque attivandosi per predisporre risposta scritta.
  7. In tutti gli atti di incarico o negli atti di acquisizioni delle collaborazioni, delle ,consulenze o dei servizi è fatto obbligo ai Dirigenti di inserire la seguente dicitura: “Le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Cattolica. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.”
  8. Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti di cui sopra hanno l’obbligo di inserire negli schemi di contratto e relativi bandi o avvisi la seguente clausola: “ai sensi dell’art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.”

 
Art 15- Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art 15 dpr 62/2013)
 

  1. Ai sensi dell’art 54 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 vigilano sull’applicazione del presente codice i dirigenti comunali, per i settori/unità di Staff di competenza e il Segretario generale per le rispettive competenze.
  2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio previsti dal presente articolo, l’amministrazione comunale si avvale dell’ufficio procedimenti disciplinari, che conforma la propria attività alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
  3. L’ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari ex art 55 bis del D. Lgs. 165/2001 cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazioni del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’art 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
  4. Il Responsabile anticorruzione cura la diffusione del Codice di Comportamento nell’Amministrazione comunale e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione organizzando le attività formative per il personale per favorire la sua conoscenza e la sua corretta applicazione. Inoltre cura la pubblicazione su sito istituzionale del Comune e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all’autorità nazionale anticorruzione.
  5. Ai sensi del precedente comma, al personale dipendente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire piena conoscenza dei contenuti dei codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
  6. In ordine al rispetto degli obblighi vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi esterni viene svolta la funzione ispettiva ex Legge 662/1996.

 
Art 16 -Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice
 

  1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata a seguito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
  2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio derivatone al decoro e al prestigio dell’amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
  3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, così come restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
  4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all’art 16 del DPR 62/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avviso per la procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di comportamento del Comune ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Richiamato l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale  ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento  che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
Considerato che, con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione;
RENDE NOTO CHE

  1. è stata predisposta la bozza di “Codice di comportamento" del Comune;
  2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti di seguito indicati, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata;
  3. in fondo a questa pagina unitamente al presente avviso, sono disponibili:
    • bozza di Codice di comportamento del Comune;
    • modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione;

INVITA
i soggetti di seguito indicati:

  • Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto regioni e autonomie locali;
  • Rappresentanze sindacali unitarie del Comune;
  • Associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti portatori di interesse nei confronti del Comune;

a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di “Codice di comportamento” del Comune secondo quanto di seguito specificato.
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13 del 21 GENNAIO 2014
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it;
  • posta elettronica, all’indirizzo: info@cattolica.net;
  • presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede comunale in Piazza Roosevelt,5, Cattolica;
  • servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: Piazza Roosevelt, 5, 47841 Cattolica.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:

  1. finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
  2. natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
  3. conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
  4. categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
    • trattati dal Dirigente e dipendenti del Servizio Gestione Risorse Umane in qualità di incaricati;
    • comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
    • comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
  5. diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
  6. titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt, 5, Cattolica. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale, tel. 0541/966513
Informazioni: Marco Nanni, marcon@cattolica.net, tel. 0541/966786

Allegati

Allegato Data Dimensione
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