Creato il 13 Ottobre 2014

ELEZIONI REGIONALI 2014
(legge regionale 23/07/2014, n. 21)
Il consiglio regionale della Regione Emilia Romagna è composto da 50 consiglieri compreso il Presidente;
- 40 consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali con sistema proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;
- 10 consiglieri sono eletti con sistema maggioritario tra i candidati delle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle liste o coalizioni di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente;
di questi 10 seggi :
■1 seggio da consigliere spettante alla maggioranza viene riservato al Candidato alla carica di Presidente eletto;
■1 seggio da consigliere spettante alla minoranza viene riservato al Candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto;

Il Presidente della Giunta Regionale e l’assemblea legislativa sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente;
La scheda di votazione pertanto è unica;
Su di essa l'elettore esprimerà un voto per la lista provinciale e un voto per il candidato a Presidente;
E’ possibile indicare fino a 2 preferenze (in caso di espressione di 2 preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della 2’ preferenza);
E' ammesso il voto disgiunto (un voto lista provinciale e un voto candidato a Presidente non collegato alla lista);
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste che nell’intera regione hanno conseguito meno del 3% dei voti validi;

Presentazione candidature a Presidente:
La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente, pena nullità, deve essere accompagnata da:
■dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità previste dal D.L. n. 235/2012;
■dichiarazione attestante la situazione del candidato rispetto alla condizione prevista dall’art. 7 della L.R. 21/2014 (limiti di mandati);
■certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
■dichiarazione di collegamento, convergente, con almeno una lista provinciale presentata con lo stesso contrassegno in non meno di 5 province della regione (resa dal candidato alla carica di Presidente);
La candidatura a Presidente non richiede sottoscrizioni da parte di elettori della Regione;
Il candidato alla carica di Presidente è a capo del gruppo di liste a lui collegate;
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata presso l’ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Bologna nei medesimi giorni previsti per la presentazione delle liste provinciali; la presentazione viene fatta direttamente dal candidato o se impossibilitato da persona delegata le cui generalità sono indicate nel documento di presentazione della candidatura;

Presentazione liste circoscrizionali :
Elenco documenti:
■dichiarazione di presentazione
■certificati che attestano che i presentatori (sottoscrittori della lista) sono elettori di un Comune della circoscrizione;
■dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
■dichiarazione di ogni candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
■certificati che attestano che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica;
■modello del contrassegno in triplice esemplare, in 2 misure diverse (3 esemplari da cm 3 e 3 esemplari da cm 10);
■dichiarazione di collegamento con uno dei Candidati alla carica di Presidente
La presentazione delle liste provinciali, a pena dell’esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei Candidati alla carica di Presidente (resa dai delegati della lista). Tale dichiarazione deve essere convergente con dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente;

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni provinciali;
Piu’ gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato a Presidente sono riunite in una coalizione di liste;

Numero candidati:
Ciascuna lista provinciale deve contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di ¼ (con arrotondamento all’unita’ superiore se il decimale è pari o maggiore di 5);
La Popolazione della provincia Rimini è di 321.769 abitanti (dati riferiti all'ultimo censimento del 2011);
Alla Circoscrizione della Provincia di Rimini sono attribuiti n. 3 seggi;
Candidati Circoscrizione di Rimini: minimo 3 massimo 4

Rappresentanza di genere nelle liste circoscrizionali:
se il numero di candidati è pari ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale; se è dispari ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere.

Numero di Sottoscrizioni per la presentazione delle liste:
Lista provinciale nella circoscrizione di Rimini necessita di sottoscrizioni da 1.000 a 1.500
In caso di scioglimento anticipato dell’assemblea di almeno 120 giorni il numero delle sottoscrizioni è dimezzato.

E' ammessa la candidatura (nella stessa lista) in massimo tre circoscrizioni

Presentazione candidature liste provinciali presso l'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito nella cancelleria del tribunale di Rimini:
dalle ore 08:00 di venerdì 24 ottobre (30' giorno antecedente)
alle ore 12:00 di sabato 25 ottobre (29' giorno antecedente)

Per ulteriori informazioni visionare questo link.